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Ordinanza M.I.M. 16.05.2024, n. 88

Ordinanza M.I.M. 16.05.2024, n. 88

Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Oggetto e definizioni

Art. 2 -  Disponibilità di posti e tipologia di supplenze)

Art. 3 -  Graduatorie Provinciali per le Supplenze

Art. 4 -  Disposizioni specifiche per le classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64

Art. 5 -  Disposizioni specifiche per le classi di concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti didattici

Art. 6 -  Requisiti generali di ammissione e condizioni ostative

Art. 7 -  Istanza di partecipazione

Art. 8 -  Valutazione dei titoli

Art. 9 -  Pubblicazione delle graduatorie - Ricorsi

Art. 10 -  Elenco aggiuntivo alle GPS

Art. 11 -  Graduatorie di istituto

Art. 12 -  Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche

Art. 13 -  Conferimento delle supplenze brevi e temporanee

Art. 14 -  Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

Art. 15 -  Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio

Art. 16 -  Trattamento dei dati personali

Art. 17 -  Disposizioni finali

Formula iniziale

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lettera a), che prevede che all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, "le parole «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» e le parole: «il successivo aggiornamento e rinnovo

biennale» sono sostituite dalle seguenti: «i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali»";

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e, in particolare, gli articoli 3 e 4;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti", nonché i commi 6-bis e 6-ter;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 35- ter che ha introdotto il "Portale unico del reclutamento" ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici, e l'articolo 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e, in particolare, l'articolo 32;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" ed in particolare l'articolo 678, comma 9, e l'articolo 1014, comma 1;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito "Regolamento");

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, come modificato dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", il quale prevede che "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti";

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, in particolare, l'articolo 19, comma 3-ter, il quale prevede che "All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4- bis è aggiunto il seguente: "4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime";

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 9-bis, che prevede che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, "fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001" e all'articolo 5, commi da 5 a 17;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e in particolare l'articolo 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244»";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2", come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che "dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo";

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 20 novembre 2023, relativo all'integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 29 febbraio 2024, n. 37, e, in particolare, l'articolo 10, concernente le graduatorie di istituto di I fascia;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 aprile 2024, n. 620, relativo alla riserva dei posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti, a norma dell'articolo 2-bis, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 aprile 2024, n. 621, relativo all'autorizzazione dei posti e alle modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti;

Vista la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1290 del 22 luglio 2020, avente ad oggetto "Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020";

Vista la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1550 del 4 settembre 2020, avente ad oggetto "Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze";

Attesa la necessità di emanare, ai sensi del novellato articolo 2, comma 4-ter, del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, anche per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 disposizioni recanti specifiche misure concernenti le procedure di aggiornamento/inserimento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenze e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo;

Preso atto che l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, per le classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, mantiene ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado e prevede la compilazione di distinte graduatorie per l'attribuzione delle supplenze, attraverso l'utilizzo di codici alfanumerici opportunamente differenziati;

Ritenuto di utilizzare a tal fine i codici alfanumerici già in uso;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);

Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 121 del 23 febbraio 2024;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto opportuno, nelle more della definizione ordinamentale dei titoli di studio per l'accesso alla classe di concorso «Scienze motorie e sportive nella scuola primaria» di cui all'articolo 1, comma 329, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, introdurre all'articolo 17, comma 2, una disciplina transitoria in parziale accoglimento delle richieste del CSPI;

Ritenuto di non accogliere, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, la richiesta del CSPI di disciplinare l'inserimento in GPS dei titoli differenziazione didattica relativi alla sperimentazione della scuola secondaria di I grado a indirizzo didattico differenziato "Montessori", in quanto le procedure poste in essere dalle istituzioni scolastiche che attuano la sperimentazione risultano idonee a soddisfarne le esigenze;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di riformulare l'articolo 2, comma 9, lettera b), trattandosi di definizione conforme all'articolo 4, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e analoga a quella contenuta nel DM 13 giugno 2007, n. 131, nell'OM 10 luglio 2020, n. 60, e nell'OM 6 maggio 2022, n. 112, sopra citati;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 3, comma 8, lettera b), in quanto la precisazione risulterebbe pleonastica, poiché la suddetta disposizione individua i requisiti minimi di accesso;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 3, comma 9, lettera a), con un intervento che risulterebbe pleonastico, in quanto diretta conseguenza dell'istituzione delle nuove classi di concorso;

Ritenuto di non accogliere le richieste del CSPI di modificare l'articolo 8, commi 4 e 8, prevedendo l'implementazione di funzioni del sistema informatico, trattandosi di modalità organizzative la cui disciplina e? demandata a eventuali successivi provvedimenti attuativi;

Ritenuto di non accogliere la richiesta di aggiungere all'articolo 12 i commi proposti dal CSPI, in quanto non compatibili con la gestione informatizzata della procedura; al fine di garantire l'economicità e l'efficacia della procedura, di non accogliere le riformulazioni proposte dal CSPI in merito all'articolo 12, commi 4 e 10, in quanto comporterebbero il continuo rifacimento delle operazioni;

Ritenuto di non dover modificare l'articolo 12, comma 9, in quanto la suddetta disposizione individua l'ordine generale delle operazioni, a prescindere dalla specifica preferenza espressa da ciascun aspirante;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di prevedere, all'articolo 12, comma 12, e all'articolo 13, comma 20, che il completamento possa attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, al fine di salvaguardare l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno ed evitare la creazione di ulteriori frazionamenti orari;

Ritenuto di non accogliere le richieste del CSPI relative all'articolo 12, comma 14, in quanto eventuali specifiche indicazioni in merito all'applicazione delle precedenze potranno essere demandate a successivi provvedimenti attuativi;

Ritenuto di non accogliere la proposta del CSPI di aumentare a 24 ore il preavviso per la trasmissione della proposta di assunzione per le supplenze inferiori a 30 giorni di cui all'articolo 13, comma 3, in quanto pregiudicherebbe la funzionalità del servizio scolastico;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 13, comma 12, in quanto l'attuale formulazione e? analoga a quella contenuta nel DM 13 giugno 2007, n. 131, nell'OM 10 luglio 2020, n. 60, e nell'OM 6 maggio 2022, n. 112, sopra citati, e in ogni caso coerente con quanto previsto dall'articolo 40 del CCNL relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), al fine di limitare le rinunce e assicurare la regolarità del servizio scolastico attraverso un più efficace sistema di reclutamento;

Ritenuto non necessario integrare l'articolo 15, comma 1, trattandosi di indicazioni già contenute nelle note dipartimentali richiamate nel preambolo;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare la valutazione dei titoli artistici nelle Tabelle A/3 e A/4, in quanto l'intervento richiesto potrebbe determinare un ricalcolo del punteggio già attribuito nei bienni precedenti, in assenza del quadro ordinamentale che dovrà essere stabilito con il Regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Vista l'ulteriore richiesta di acquisizione di parere al CSPI;

Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 123 del 12 aprile 2024;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 7, comma 4, lettera e) al fine di consentire la nomina a tempo determinato degli aspiranti in possesso di un titolo di accesso conseguito all'estero non ancora riconosciuto come già avvenuto in applicazione dell'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 23, n. 74;

Resa l'informativa alle organizzazioni sindacali;

Sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze,

ORDINA

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. La presente ordinanza disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

2. Ai fini della presente ordinanza, sono adottate le seguenti definizioni:

a) Ministro: il Ministro dell'istruzione e del merito;

b) Ministero: il Ministero dell'istruzione e del merito;

c) Testo Unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

d) Legge 124/1999: la legge 3 maggio 1999, n. 124;

e) Legge 107/2015: la legge 13 luglio 2015, n. 107;

f) D.lgs 59/2017: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

g) DL 22/2020: il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

h) GAE: le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico, trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

i) GPS: le graduatorie provinciali per le supplenze;

j) Ordinamento delle classi di concorso: decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 20 novembre 2023, n. 221 e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255;

k) CFU: crediti formativi universitari;

l) CFA: crediti formativi accademici.

Art. 2 - Disponibilità di posti e tipologia di supplenze)

1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge 124/1999, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede ai sensi del presente articolo.

2. Ai fini di un utilizzo ottimale dell'organico dell'autonomia, i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GAE, nelle GPS ovvero nelle correlate graduatorie di istituto.

3. Sulla base di quanto previsto dal CCNL di comparto, i posti comuni, di sostegno e di educazione motoria della scuola primaria - nonché i corrispondenti spezzoni orari e i posti part- time - che residuino dopo le operazioni di cui al comma precedente sono integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato, entro il limite orario massimo previsto dal CCNL, con l'integrazione di un'ora di programmazione fino a 11 ore di insegnamento e due ore fino a 22. Non è comunque possibile eccedere complessivamente il numero massimo di due ore di programmazione.

4. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

5. In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

6. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 5, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.

7. Per le supplenze temporanee di cui al comma 5, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.

8. L'individuazione del destinatario della supplenza e? operata dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.

9. Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che produce effetti dal giorno dell'assunzione in servizio fino al seguente termine:

a) per le supplenze annuali di cui al comma 5, lettera a), il 31 agosto;

b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 5, lettera b), il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) per le supplenze temporanee di cui al comma 5, lettera c), l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Art. 3 - Graduatorie Provinciali per le Supplenze

1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b).

2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.

3. Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera e).

4. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2022/2023- 2023/2024, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. Le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. In particolare, devono essere nuovamente dichiarati i titoli di preferenza posseduti, ai sensi del novellato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle GPS.

5. Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 31 maggio 2022 - termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2022/2023-2023/2024 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 31 maggio 2022.

6. A seguito della cessazione dell'efficacia degli elenchi aggiuntivi, costituiti con decreto ministeriale n. 51 del 17 marzo 2023, all'atto dell'aggiornamento delle GPS i soggetti ivi iscritti dovranno presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia.

7. soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia - e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia - cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale esclusione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (cosiddetta riserva "S").

8. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia e? costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2023/2024, risultano iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.

9. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.

10. Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro il termine di presentazione della domanda abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:

i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;

ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

11. Le GPS relative ai posti di personale educativo nelle istituzioni educative sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso del titolo di abilitazione ottenuto attraverso il superamento delle procedure concorsuali anche ai soli fini abilitativi a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. precedente inserimento nella medesima fascia per il personale educativo nelle istituzioni educative, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 2007, n. 53;

ii. abilitazione per la scuola primaria;

iii. diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell'educazione, laurea specialistica in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LS 65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87, laurea magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85;

iv. laurea in scienze dell'educazione L-19.

12. Ai fini del conferimento delle supplenze presso i percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni gli aspiranti dichiarano gli specifici titoli posseduti.

Art. 4 - Disposizioni specifiche per le classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64

1. Fatta salva la possibilità di nuovi inserimenti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, lettera a), hanno titolo a presentare domanda di aggiornamento/trasferimento nella prima fascia delle GPS, i docenti che risultino già iscritti nel biennio precedente, anche in forza della disciplina transitoria di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza ministeriale 6 maggio 2022, n. 112.

2. Fatta salva la possibilità di nuovi inserimenti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, lettera b), hanno titolo a presentare domanda di aggiornamento/trasferimento nella seconda fascia delle GPS, i docenti che risultino già iscritti nel biennio precedente, anche in forza della disciplina transitoria di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 6 maggio 2022, n. 112.

Art. 5 - Disposizioni specifiche per le classi di concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti didattici

1. Ai sensi dell'Ordinamento delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi della scuola secondaria di primo e secondo grado, alle GPS di prima e seconda fascia delle seguenti classi di concorso:

a) A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;

c) A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;

d) A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;

e) B-01 Attività pratiche speciali;

f) B-29 Gabinetto fisioterapico;

g) B-30 Addetto all'ufficio tecnico;

h) B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;

i) B-32 Esercitazioni di pratica professionale;

j) B-33 Assistente di Laboratorio

possono fare domanda di aggiornamento/trasferimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle GPS delle indicate classi di concorso per il biennio 2022/2023-2023/2024.

2. Gli aspiranti di cui al comma 1 in possesso di abilitazione per le classi di concorso A-66, A-76, A-86 possono fare domanda di inserimento, purché in possesso del relativo titolo di accesso, nella prima fascia delle GPS delle classi di concorso A-41, con riconoscimento del servizio prestato quale servizio specifico, e nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso per le quali possiedono il titolo di accesso.

3. Gli aspiranti di cui al comma 1, in possesso del titolo di abilitazione ovvero già inseriti nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso B-01, B-31 e B-32,

a) qualora in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti a norma dell'articolo 67, comma 5, del Testo Unico, possono fare domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS sostegno;

b) qualora in possesso del titolo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, possono fare domanda di inserimento nelle GPS di prima fascia per il sostegno, relativamente alla scuola secondaria di primo grado per quanto concerne la classe di concorso B-01, alla scuola secondaria di secondo grado per quanto concerne le classi di concorso B-31 e B-32.

Art. 6 - Requisiti generali di ammissione e condizioni ostative

1. Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande nonché all'atto di sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro, debbono possedere i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero:

i. cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo;

iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2024;

c) godimento dei diritti civili e politici nel Paese di cittadinanza;

d) per i soggetti all'obbligo, posizione regolare nei confronti del servizio di leva;

e) per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.

2. Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell'articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;

d) coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell'articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;

e) coloro che siano stati licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;

f) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

h) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

i) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

3. I soggetti che siano incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ovvero siano destinatari di provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio possono presentare istanza, qualora gli effetti dei predetti provvedimenti si concludano antecedentemente al termine del biennio di validità delle graduatorie, ma la loro posizione non è tenuta in considerazione per l'attribuzione di incarichi sino al termine della sanzione o della sospensione cautelare.

4. Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo.

Art. 7 - Istanza di partecipazione

1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti.

2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

3. I candidati possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 12.00 del giorno di pubblicazione della presente Ordinanza sul Portale Unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it - e fino alle ore 23.59 del ventunesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso "Argomenti e Servizi - > Reclutamento e servizio del personale scolastico -> Graduatorie provinciali di supplenza ->.

4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:

a) il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 6;

b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli;

c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;

d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, nonché l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L'aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;

e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2024. Analogamente, possono essere inseriti con riserva negli elenchi di prima fascia relativi ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, nonché negli elenchi relativi agli istituti di cui all'articolo 67 del Testo Unico, coloro che conseguono lo specifico titolo entro la medesima data. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovVisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.

f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza;

g) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

h) i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

5. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza.

6. L'amministrazione non e? responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

7. Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata all'articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione o che si trovi in una delle condizioni ostative di cui all'articolo 6.

8. L'aspirante che non e? in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie.

9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci.

10. Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.

11. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera e).

12. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a:

a) titoli di studio conseguiti all'estero;

b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera;

c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi.

Art. 8 - Valutazione dei titoli

1. Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati:

a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1

b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2

c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3

d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4

e) prima fascia ITP, allegato A/5

f) seconda fascia ITP, allegato A/6

g) prima fascia sostegno, allegato A/7

h) seconda fascia sostegno, allegato A/8

i) prima fascia personale educativo, allegato A/9;

j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.

2. Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.

3. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15.

4. Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno.

5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.

6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.

7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.

8. In caso di esito positivo dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4- ter, del DL 22/2020.

9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte e? fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche.

10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non e? menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non e? attribuito alcun punteggio, né e? utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

Art. 9 - Pubblicazione delle graduatorie - Ricorsi

1. Il dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente pubblica, sul sito internet dell'Ufficio, le GPS. Analogamente, sono pubblicate all'Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

Art. 10 - Elenco aggiuntivo alle GPS

1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2025/2026, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. Qualora detti aspiranti fossero già inseriti in una qualsiasi GPS, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l'automatico depennamento dalla seconda fascia GPS della corrispettiva classe di concorso ovvero tipologia di posto. Analogamente, possono richiedere l'inserimento con riserva negli elenchi di prima fascia gli aspiranti che conseguono il titolo di differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, nonché coloro che conseguono il titolo previsto per l'insegnamento negli istituti di cui all'articolo 67 del Testo Unico.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti, secondo modalità e termini specificati nell'apposito decreto di cui al comma 3, che può prevedere anche l'inserimento degli aspiranti con riserva in attesa del conseguimento del titolo, definendo altresì il termine per lo scioglimento della riserva stessa.

3. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1 e della definizione della relativa tempistica, e? emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.

4. Ai fini di cui al comma 3, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ufficio scolastico territorialmente competente, che procede alla variazione a sistema.

5. L'inserimento negli elenchi aggiuntivi non interferisce sulle posizioni dei soggetti abilitati o specializzati già inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle correlate graduatorie di istituto.

Art. 11 - Graduatorie di istituto

1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), ovvero nei casi previsti dall'articolo 2, comma 6, ultimo periodo, il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:

a) la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 febbraio 2024, n. 37, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;

b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;

c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4.

2. L'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia e? disposta, per tutti gli aspiranti che ne abbiano titolo, in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo modello di scelta delle sedi di cui al comma 1, lettere b) e c).

3. Per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le apposite procedure informatizzate relative alle GAE e alle GPS di cui all'articolo 3, comma 2.

4. I soggetti che chiedono l'iscrizione nelle GPS, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze di cui all'articolo 2 comma 5, lettera c), indicano sino a venti istituzioni scolastiche per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo. Le istituzioni scolastiche prescelte per l'inclusione nella prima, seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto devono essere ubicate nella medesima provincia indicata per l'iscrizione nelle GPS. Gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.

5. In occasione della costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia di cui all'articolo 10, l'aspirante che non sia già inserito nelle graduatorie di istituto per il relativo insegnamento effettua le operazioni di cui al comma 4 ed è collocato in un elenco aggiuntivo delle relative graduatorie di istituto di seconda fascia; gli aspiranti che risultano già inseriti nelle GPS e che, in ragione del conseguimento del titolo di abilitazione o specializzazione, passano dalla terza fascia alla fascia aggiuntiva della seconda fascia delle graduatorie di istituto, mantengono le istituzioni scolastiche precedentemente scelte.

6. Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee sono definite dall'articolo 13 della presente ordinanza.

Art. 12 - Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche

1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.

2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero.

3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.

4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.

5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.

6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.

7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:

a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;

b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.

8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.

9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.

10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.

11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.

12. L'aspirante cui e? conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento e? conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso.

13. L'aspirante cui e? conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario.

14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Art. 13 - Conferimento delle supplenze brevi e temporanee

1. Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti ai sensi della presente procedura e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:

a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'articolo 12, comma 12, della presente ordinanza;

b) totalmente inoccupati.

2. Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.

3. L'utilizzo della procedura e? previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell'aspirante. Per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore. Esperito quanto previsto in ordine alla possibile copertura delle supplenze ai sensi dei commi 9, 10 e 16, il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all'ordine di graduatoria di cui al successivo comma 5, lettera a), e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria, con il supporto del sistema informativo sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio.

4. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione contiene:

a) i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioe? la data di inizio, la durata, l'orario complessivo

settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;

b) il giorno e l'ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione;

c) le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.

5. Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, inoltre, contenere:

a) l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;

b) la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l'offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.

6. La visualizzazione della posizione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza è oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che resta agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita, fatta salva l'eventuale gestione informatizzata degli atti.

7. Le istituzioni scolastiche, all'atto dell'accettazione da parte dell'aspirante, comunicano al sistema informativo i dati relativi alla supplenza stessa, secondo le istruzioni fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre istituzioni scolastiche le situazioni aggiornate.

8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 14, sono comunicate al sistema informativo, secondo le istruzioni della guida operativa, le rinunce, la mancata presa di servizio e l'abbandono. Sono altresì comunicate al sistema informativo la mancata presa di servizio e l'abbandono dei supplenti cui sono stati conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b).

9. Il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Ferma restando la possibilità di avvalersi di quanto previsto all'articolo 22, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzato a ricorrere alle stesse solo dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10, della Legge 124/1999 e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.

10. Per le supplenze brevi e saltuarie, in relazione al personale soprannumerario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 17, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

11. Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

12. Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

13. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più istituzioni scolastiche, ciascuna di esse procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.

14. Ai sensi dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non e? possibile conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze temporanee di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), della presente ordinanza, fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi.

15. I posti del potenziamento introdotti dall'articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 non possono essere, ai sensi del predetto comma, coperti con personale titolare di supplenze temporanee di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), della presente ordinanza, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell'articolo 43, comma 11, del CCNL 2019/2021 del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024. In ogni caso, per la copertura di tali ore si applicano prioritariamente le modalità di sostituzione indicate ai commi 9, 10 e 16 del presente articolo.

16. Il dirigente scolastico può, ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

17. Le supplenze conferite da graduatorie di istituto da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all'insegnamento della lingua inglese in qualità di "specialisti", sono conferite, secondo l'ordine di posizione occupato nella relativa graduatoria scolastica:

a) agli aspiranti che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese;

b) agli aspiranti che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria;

c) agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;

d) agli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2;

e) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016; agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola primaria bandito con DD n. 498 del 2020, limitatamente a coloro che hanno raggiunto la soglia di idoneità all'insegnamento della lingua inglese;

f) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 che abbiano conseguito la relativa idoneità ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 ottobre 2018.

18. Per il conferimento delle supplenze su posto di sostegno, si procede nell'ordine alla convocazione:

a) degli aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto costituiti in conformità a quanto previsto all'articolo 12, comma 7;

b) degli aspiranti collocati nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;

c) degli aspiranti collocati nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;

d) degli aspiranti collocati negli elenchi aggiuntivi di prima fascia costituiti in conformità a quanto previsto all'articolo 12, comma 7, e in subordine nelle specifiche graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per i posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all'intera provincia, secondo l'ordine di cui alle lettere a), b) e c);

e) degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia nell'ordine e secondo i criteri di cui all'articolo 12, comma 9.

19. Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorità reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.

20. L'aspirante cui e? conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

21. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

22. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei, specificate ai commi 20 e 21, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.

23. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 19 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell'abilitazione - per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili - o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all'Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un'apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all'articolo 14.

Art. 14 - Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

1. La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio.

In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS:

a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento;

b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell'incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto:

a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;

b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito.

4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all'adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici.

Art. 15 - Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio

1. Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all'articolo 8, comma 1. A partire dall'anno scolastico 2024/2025 il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento da parte del Decreto ministeriale n. 255 del 2023 è valutato come specifico anche sull'altra classe di concorso aggregata.

2. Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici.

3 .I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.

4. Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, e? valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

5. Il servizio di insegnamento effettuato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana e? valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.

6. Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.

7. Al fine di garantire omogeneità di trattamento a livello territoriale, il servizio prestato a seguito di provvedimenti adottati in sede giurisdizionale civile o amministrativa - che abbiano comportato il conferimento di nomine a tempo indeterminato o a tempo determinato sulla base dell'inserimento in graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto - successivamente caducati dalle relative decisioni giurisdizionali costituisce servizio valutabile ai soli fini del riconoscimento del punteggio nelle graduatorie provinciali e di istituto.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali sono raccolti presso il Ministero dell'istruzione e del merito - viale Trastevere 76/A - 00153 Roma e trattati dalla sede territoriale dell'Ufficio Scolastico regionale a cui è stata inoltrata l'istanza di partecipazione alla procedura, che esercita le funzioni di titolare del trattamento.

2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.

3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura medesima e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità e nel rispetto della normativa specifica.

4. I dati forniti per la partecipazione alla procedura saranno trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario alla gestione della operazioni di individuazione dei destinatari di contratto e allo svolgimento di tutte le successive attività connesse, in archivi informatici/cartacei, anche per i necessari adempimenti che competono ai Comitati di Valutazione, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

5. La base giuridica del trattamento e? da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera i. dd) e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena, rispettivamente, l'esclusione dalla procedura, ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

7. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono.

8. I dati personali potranno essere comunicati ad altri uffici o strutture dell'Amministrazione in ragione delle rispettive competenze, nonché ad altri soggetti, pubblici e privati, esclusivamente nei casi e nei modi previsti dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, e dalle ulteriori previsioni applicabili in materia.

9. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Scolastico territorialmente competente per la procedura a cui l'interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza.

10. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).

11. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'Istruzione Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma - email: rpd@istruzione.it.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Con successivo decreto del Ministro, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è ridefinita l'anagrafe dei docenti, in cui confluiscono i titoli certificati presentati per la presente procedura.

2. Nelle more della definizione ordinamentale dei titoli di accesso alla classe di concorso «Scienze motorie e sportive nella scuola primaria» di cui all'articolo 1, comma 329, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per detta classe di concorso è istituita esclusivamente la prima fascia delle Graduatorie provinciali delle supplenze e la relativa seconda fascia di istituto, cui possono accedere - anche con le modalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera e), secondo periodo, della presente ordinanza - coloro che hanno superato tutte le prove del concorso di cui all'articolo 1, comma 334, della medesima legge, come disciplinato dall'articolo 10, comma 8, del decreto ministeriale 30 marzo 2022, n. 80. In caso di esaurimento della graduatoria, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 337, della legge 30 dicembre 2021, n 234.

3. Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione con riserva nelle corrispettive GPS. In caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato a seguito di provvedimento giurisdizionale sfavorevole all'interessato l'inclusione diviene definitiva con conseguente possibilità di stipulare contratti a tempo determinato a pieno titolo.

4. Per le province di Trento, Bolzano e della Regione Valle d'Aosta vigono le specifiche disposizioni.

5. Per quanto non specificamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.

6. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. La presente ordinanza è pubblicata sul Portale unico del reclutamento e sulla Gazzetta Ufficiale.

A1 - Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune

 

Tipologia Punti
A Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio
A.1 Graduatoria per la scuola dell'infanzia, sulla base del voto di abilitazione: a. titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria; b. titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27; c. titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia conseguito all'estero, valido quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
Le abilitazioni il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti

da 60 a 65 = 4
da 66 a 70 = 5
da 71 a 75 = 6
da 76 a 80 = 7
da 81 a 85 = 8
da 86 a 90 = 9
da 91 a 95 = 11
da 96 a 100 = 12








8
Graduatoria per la scuola primaria, sulla base del voto di abilitazione: a. titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria; b. titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27; c. titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria conseguito all'estero, valido quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
Le abilitazioni il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti
da 60 a 65 = 4 da 66 a 70 = 5 da 71 a 75 = 6 da 76 a 80 = 7 da 81 a 85 = 8
da 86 a 90 = 9
da 91 a 95 = 11
da 96 a 100 = 12






8
A.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.,
a. per l'abilitazione conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo primaria e infanzia) dell'ordinamento precedente al D.M. 249/2010, sono attribuiti ulteriori (di cui 48 per la durata quadriennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato)
60
b. per l'abilitazione all'insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria di cui al DM 249/2010 sono attribuiti ulteriori punti (di cui 60 per la durata quinquennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato) 72
c. per l'abilitazione specifica conseguita attraverso altra laurea conseguita all'estero, riconosciuta quale percorso di abilitazione ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono riconosciuti, per ogni anno di durata legale del corso di studi,
Nel caso l'accesso ai titoli di cui al punto c. sia stato a prova di accesso selettiva, sono attribuiti ulteriori punti
12

12
d. per le abilitazioni di cui al punto A.1 b per la scuola dell'infanzia o primaria, sono riconosciuti punti 6
Nel caso di abilitazioni per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative graduatorie.
B Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso
B.1 Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto, per ciascun titolo 3
B.2 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese (si valuta un solo titolo) 6
B.3 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A-49 per scienze motorie (si valuta un solo titolo) 6
B.4 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di II livello o diploma di conservatorio costituente titolo di accesso alle classi di concorso A29, A-30, A-55 e A-56 (si valuta un solo titolo) 6
B.5 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, non altrimenti valutati, per ciascun titolo 3
B.6 Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12, purché non sia stata titolo di accesso al titolo di cui al punto B.2 (si valuta un solo titolo) 3
B.7 Laurea triennale nelle classi di laurea L-22, purché non sia stata titolo di accesso al titolo di cui al punto B.3 (si valuta un solo titolo) 3
B.8 Diploma accademico di I livello conseguito nei Conservatori di Musica di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 124 ovvero presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 marzo 2013, n. 243, purché non sia stata titolo di accesso al titolo di cui al punto B.4 (si valuta un solo titolo) 3
B.9 Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati o che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5, per ciascun titolo 1,5
B.10 Diploma di Istituto Tecnico Superiore, per ciascun titolo 1,5
B.11 Abilitazione all'insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi, per ciascun titolo 3
B.12 Ulteriore abilitazione sullo specifico posto non altrimenti valutata, per ciascun titolo 3
B.13 Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, per ciascun titolo 12
B.14 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, per ciascun titolo 12
B.15 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo 12
B.16 Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, per ciascuna graduatoria 12
B.17 Diploma di specializzazione universitario, non altrimenti valutato di durata pluriennale (si valuta un solo titolo) 2
B.18 Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, per ciascun titolo 9
B.19 Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un Paese UE, per ciascun titolo 6
B.20 Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2, per ciascun titolo 3
B.21 Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, e del decreto del Ministro dell'istruzione 18 ottobre 2022, n. 200, ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dei predetti decreti, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera) a. B2 punti 3
b. C1 punti 4
c. C2 punti 6
B.22 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo 1
B.23 Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130 per ciascun titolo 3
B.24 Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti 0,5
C Titoli di servizio
C.1 Servizio di insegnamento prestato sullo specifico grado, per scuola dell'infanzia e primaria, per posto comune o di sostegno, per cui si procede alla valutazione,
a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ovvero nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie all'estero;
b) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni,
sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato
2
12

12
C.2 Servizio di insegnamento prestato su altro grado o su altra classe di concorso per cui si procede alla valutazione,
a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;
b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni,
sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato
1
6

6
NOTE
al servizio
Il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di cui al punto A.2 non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali.
Il servizio prestato nelle sezioni primavera è valutato ai sensi del punto C.1 per la scuola dell'infanzia e ai sensi del punto C.2 nella scuola primaria.

 

A/2 - Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune

 

Tipologia Punti
A Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio
A.1 Costituisce titolo di accesso alla graduatoria l'iscrizione, per l'anno accademico 2023/2024, al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza. Il titolo di accesso è valutato in ragione della media ponderata degli esami sostenuti nel corso di laurea in Scienze della Formazione primaria entro i termini di presentazione delle istanze. 24 = 6
25 = 7
26 = 8
27 = 9
28 = 10
29 = 11
30 = 12
B Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso
B.1 Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per altro posto di altro grado, per ciascun titolo 3
B.2 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese (si valuta un solo titolo) 6
B.3 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A-49 per scienze motorie (si valuta un solo titolo) 6
B.4 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di II livello o diploma di conservatorio costituente titolo di accesso alle classi di concorso A29, A-30, A-55 e A-56 (si valuta un solo titolo) 6
B.5 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, non altrimenti valutati, per ciascun titolo 3
B.6 Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12, purché non sia stata titolo di accesso al titolo di cui al punto B.2 (si valuta un solo titolo) 3
B.7 Laurea triennale nelle classi di laurea L-22, purché non sia stata titolo di accesso al titolo di cui al punto B.3 (si valuta un solo titolo) 3
B.8 Diploma accademico di I livello conseguito nei Conservatori di Musica di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 124 ovvero presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 marzo 2013, n. 243, purché non sia stata titolo di accesso al titolo di cui al punto B.4 (si valuta un solo titolo) 3
B.9 Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati o che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5, per ciascun titolo 1,5
B.10 Diploma di Istituto Tecnico Superiore, per ciascun titolo 1,5
B.11 Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, per ciascun titolo 12
B.12 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, per ciascun titolo 12
B.13 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo 12
B.14 Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, per ciascuna graduatoria 12
B.15 Diploma di specializzazione universitario, non altrimenti valutato di durata pluriennale (si valuta al massimo un titolo) 2
B.16 Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, per ciascun titolo 9
B.17 Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un Paese UE, per ciascun titolo 6
B.18 Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2, per ciascun titolo 3
B.19 Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, e del decreto del Ministro dell'istruzione 18 ottobre 2022, n. 200, ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dei predetti decreti, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera) a. B2 Punti 3
b. C1 Punti 4
c. C2 Punti 6
B.20 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo 1
B.21 Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130 per ciascun titolo 3
B.22 Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti 0,5
C Titoli di servizio
C.1 Servizio di insegnamento prestato sullo specifico grado, per scuola dell'infanzia e primaria, per posto comune o di sostegno, per cui si procede alla valutazione,
a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ovvero nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie all'estero;
b) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni,
sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato
Esclusivamente ai fini della graduazione degli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune, il servizio è valutabile anche se prestato senza titolo
2
12

12

C.2 Servizio di insegnamento prestato su altro grado o su altra classe di concorso per cui si procede alla valutazione,
a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;
b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato
1

6

6
NOTE
al servizio
Il servizio prestato nelle sezioni primavera è valutato ai sensi del punto C.1 per la scuola dell'infanzia e ai sensi del punto C.2 nella scuola primaria. Il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle pluriclassi delle scuole di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.

 

A/3 - Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado

 

Tipologia Punti
A Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio
A.1 Titolo abilitazione che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di abilitazione conseguito all'estero valido quale abilitazione nel Paese ove è stato conseguito e riconosciuto valido per la specifica classe di concorso ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito.

I titoli di abilitazione il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti
da 60 a 65 = 4
da 66 a 70 = 5
da 71 a 75 = 6
da 76 a 80 = 7
da 81 a 85 = 8
da 86 a 90 = 9
da 91 a 95 =11
da 96 a 100 =12



8
A.2 In aggiunta ai punteggi di cui al punto A.1
a. per l'abilitazione conseguita presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC e per le abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica, sono attribuiti ulteriori (di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato). 54
b. per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei soli percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell'art. 15, comma 1 e comma 17, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori (di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato) 42
c. per l'abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 3, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori (di cui 36 per la durata triennale del percorso abilitativo (2 anni per il diploma accademico di II livello e 1 anno per il TFA) e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato 66
d. per l'abilitazione conseguita attraverso percorsi di abilitazione speciale ex articolo 15, comma 1-bis del DM 249/2010, sono attribuiti, in ragione della durata annuale del percorso, ulteriori 12
e. per i titoli di abilitazione conseguiti all'estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, il punteggio di cui al presente punto A.2 è riconosciuto in via analogica, in ragione di 12 punti per ogni anno di durata legale dello stesso e in eventuali 30 punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato
f. per l'abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario, sono attribuiti ulteriori 24
g. per l'abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, congiunto al possesso del requisito di servizio di cui all'articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono attribuiti ulteriori 24
h. per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori 24
Nel caso in cui il titolo di cui al punto A.2 sia valido per più di una classe di concorso, il punteggio è attribuito per ciascuna di esse.
B Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso
B.1 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello che non costituisce il titolo di accesso all'abilitazione di cui al punto A.1, per ciascun titolo 3
B.2 Diploma ISEF, Laurea triennale o diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso al titolo di cui al punto B.1, per ciascun titolo 1,5
B.3 Diploma di Istituto Tecnico Superiore, per ciascun titolo 1,5
B.4 Ulteriore abilitazione nella medesima classe di concorso, per ciascun titolo 3
B.5 Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, per ciascun titolo 9
B.6 Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado sulla specifica classe di concorso, qualora non valutato ai sensi del punto B.4, per ciascun titolo 3
B.7 Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, per ciascun titolo 12
B.8 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo 12
B.9 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo 12
B.10 Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, per ciascuna graduatoria 12
B.11 Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo) 2
B.12 Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo 6
B.13 Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo 3
B.14 Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, e del decreto del Ministro dell'istruzione 18 ottobre 2022, n. 200, ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dei predetti decreti, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera) a. B2 Punti 3
b. C1 Punti 4
c. C2 Punti 6
B.15 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo 1
B.16 Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130, per ciascun titolo 3
B.17 Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti 0,5
BA Punteggio per i titoli artistici e professionali specificamente valutabili per le graduatorie relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63, nel limite massimo di punti 66. I titoli non sono valutati nelle GPS e nelle graduatorie di istituito sul sostegno e comunque nelle procedure di attribuzione delle supplenze relative
BA.18 Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, per ciascun titolo
a) relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera
b) relativo ad altro strumento
6
3
BA.19 Premi in concorsi nazionali o internazionali relativi allo specifico strumento, per ciascun premio e fino a un massimo di punti 6
a) primo premio
b) secondo premio
c) terzo premio
3
2
1
BA.20 Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800 e successivi provvedimenti, o in analoghe istituzioni estere, per ciascun titolo e sino a un massimo complessivo di punti 10 2
BA.21 Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800, o in analoghe istituzioni estere, per ciascuna stagione e sino a un massimo di punti 30 5
BA.22 Attività concertistica solistica o in formazioni di musica da camera (dal duo), in Italia purché all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero, per ciascun titolo e sino a un massimo di punti 30:
- per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria
- per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria
2
1
BA Punteggio per i titoli artistici e professionali specificamente valutabili per le procedure concorsuali relative alla classe di concorso A57 -Tecnica della danza classica e A 58 -Tecnica della danza contemporanea, nel limite massimo di punti 66. I titoli non sono valutati nelle GPS e nelle graduatorie di istituito sul sostegno e comunque nelle procedure di attribuzione delle supplenze relative
BA.23 Premi in qualità di interprete in concorsi nazionali od internazionali relativi alla specifica classe di concorso -danza classica o danza contemporanea, per ciascun premio e fino a un massimo di punti 6:
a) primo premio
b) secondo premio
c) terzo premio
3
2
1
BA.24 Attività artistica, in qualità di danzatore, nei corpi di ballo degli Enti Lirico Sinfonici oppure in enti stranieri omologhi, sino a un massimo di 30 punti
Per ciascuna stagione
5
BA.25 Attività artistica, in qualità di coreografo, nei corpi di ballo degli Enti Lirico Sinfonici oppure in enti stranieri omologhi, sino a un massimo di 30 punti
Per ogni attività
3
BA.26 Altra attività artistica, in qualità di coreografo o danzatore, non altrimenti dichiarata, svolta in Italia nell'ambito di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero
Per ogni attività e sino a un massimo di punti 30
2
C Titoli di servizio
C.1 Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;
b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni
Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato
2
12

12
C.2 Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado
a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;
b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni 1
Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 6
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato 6
NOTE al servizio Il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di cui al punto A.2 non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali.
Il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle scuole pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.

 

A/4 - Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado

 

Tipologia Punti
A Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio
A.1 Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente Più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110
Più ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato conseguito con la lode.
I titoli di studio il cui voto non è espresso su base 110 sono rapportati a 110. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
Qualora
a. nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici;
b. il titolo di accesso sia costituito dal possesso di una qualifica o titoli professionali, purché congiunto a un titolo di studio;
sono attribuiti solo
12










12
B Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso
B.1 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello che non costituisce il titolo di accesso di cui al punto A.1, per ciascun titolo 3
B.2 Diploma ISEF, Laurea triennale o diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso al titolo di cui al punto B.1, per ciascun titolo 1,5
B.3 Diploma di Istituto tecnico superiore, per ciascun titolo 1,5
B.4 Abilitazione per altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo o secondo grado, per ciascun titolo 3
B.5 Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, per ciascun titolo 9
B.6 Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado qualora non valutato ai sensi del punto B.4, per ciascun titolo 3
B.7 Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, per ciascun titolo 12
B.8 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo 12
B.9 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo 12
B.10 Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, per ciascuna graduatoria 12
B.11 Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo) 2
B.12 Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo 6
B.13 Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo 3
B.14 Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, e del decreto del Ministro dell'istruzione 18 ottobre 2022, n. 200, ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dei predetti decreti, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera) a. B2 Punti 3
b. C1 Punti 4
c. C2 Punti 6
B.15 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo 1
B.16 Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A alDM 23 febbraio 2016, n. 92, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130, per ciascun titolo 3
B.17 Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti 0,5
BA Punteggio per i titoli artistici e professionali specificamente valutabili per le graduatorie relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63, nel limite massimo di punti 66. I titoli non sono valutati nelle GPS e nelle graduatorie di istituito sul sostegno e comunque nelle procedure di attribuzione delle supplenze relative
BA.18 Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (per ciascun titolo)
a) relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera
b) relativo ad altro strumento
6
3
BA.19 Premi in concorsi nazionali od internazionali relativi allo specifico strumento, per ciascun premio e fino a un massimo di punti 6
a) primo premio
b) secondo premio
c) terzo premio
3
2
1
BA.20 Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800 e successivi provvedimenti, per ciascun titolo e sino a un massimo complessivo di punti 10 2
B.21 Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967n. 800, o in analoghe istituzioni estere, per ciascuna stagione e sino a un massimo di punti 30 5
B.22 Attività concertistica solistica o in formazioni di musica da camera (dal duo), in Italia purché all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero, per ciascun titolo e sino a un massimo di punti 30:
- per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria 2
- per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria 1
Punteggio per i titoli artistici e professionali specificamente valutabili per le procedure concorsuali relative alla classe di concorso A57 -Tecnica della danza classica e A 58 -Tecnica della danza contemporanea, nel limite massimo di punti 66. I titoli non sono valutati nelle GPS e nelle graduatorie di istituito sul sostegno e comunque nelle procedure di attribuzione delle supplenze relative
B.23 Premi in qualità di interprete in concorsi nazionali od internazionali relativi alla specifica classe di concorso -danza classica o danza contemporanea, per ciascun premio e fino a un massimo di punti 6:
a) primo premio 3
b) secondo premio 2
c) terzo premio 1
B.24 Attività artistica, in qualità di danzatore, nei corpi di ballo degli Enti Lirico Sinfonici oppure in enti stranieri omologhi, sino a un massimo di 30 punti
Per ciascuna stagione
5
B.25 Attività artistica, in qualità di coreografo, nei corpi di ballo degli Enti Lirico Sinfonici oppure in enti stranieri omologhi, sino a un massimo di 30 punti
Per ogni attività
3
B.26 Altra attività artistica, in qualità di coreografo o danzatore, non altrimenti dichiarata, svolta in Italia nell'ambito di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero
Per ogni attività e sino a un massimo di punti 30
2
C Titoli di servizio
C.1 Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado
a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;
b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 2
Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato 12
C.2 Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado
a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;
b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso; c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 1
Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 6
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato 6
NOTE al servizio Il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle scuole pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.

 

A/5 - Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado

 

Tipologia Punti
A Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio
A.1 Titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di abilitazione conseguito all'estero e valido come titolo di abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e riconducibile alla specifica classe di concorso (sulla base del punteggio conseguito).

I titoli di studio il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti
da 60 a 65 = 4 da 66 a 70 = 5 da 71 a 75 = 6 da 76 a 80 = 7 da 81 a 85 = 8 da 86 a 90 = 9 da 91 a 95 =11 da 96 a 100 =12



8
B Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso
B.1 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello che non costituisce il titolo di accesso di cui al punto A.1, per ciascun titolo 3
B.2 Laurea triennale o diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso ai titoli di cui ai punti A.1 e B.1. Diploma ISEF, per ciascun titolo 1,5
B.3 Diploma di Istituto Tecnico Superiore, per ciascun titolo 1,5
B.4 Ulteriore abilitazione nella medesima classe di concorso, per ciascun titolo 3
B.5 Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, per ciascun titolo 9
B.6 Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami sulla specifica classe di concorso, qualora non valutato ai sensi del punto B.4, per ciascun titolo 3
B.7 Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, per ciascun titolo 12
B.8 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo 12
B.9 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo 12
B.10 Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, per ciascuna graduatoria 12
B.11 Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo) 2
B.12 Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo 6
B.13 Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo 3
B.14 Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, e del decreto del Ministro dell'istruzione 18 ottobre 2022, n. 200, ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dei predetti decreti, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera) a. B2 Punti 3
b. C1 Punti 4
c. C2 Punti 6
B.15 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo 1
B.16 Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130 per ciascun titolo 3
B.17 Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti 0,5
C Titoli di servizio
C.1 Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado:
a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;
b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto perla tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni
sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato
2
12

12
C.2 Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro grado
a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;
b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso; c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni 1
Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 6
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato 6
NOTE al servizio Il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle scuole pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.

 

A/6 -Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado

 

Tipologia Punti
A Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio
A.1 Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente
Più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110
Più ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato conseguito con la lode
I titoli di studio il cui voto non è espresso su base 110 sono rapportati a 110. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti
12






12
B Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso
B.1 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello che non costituisce il titolo di accesso di cui al punto A.1, per ciascun titolo 3
B.2 Laurea triennale o diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso ai titoli di cui ai punti A.1 e B.1. Diploma ISEF, per ciascun titolo 1,5
B.3 Diploma di Istituto Tecnico Superiore, per ciascun titolo 1,5
B.4 Abilitazione per altra classe di concorso per la scuola secondaria di primo o secondo grado, per ciascun titolo 3
B.5 Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, per ciascun titolo 9
B.6 Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado su altra classe di concorso, qualora non valutato ai sensi del punto B.4, per ciascun titolo 3
B.7 Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, per ciascun titolo 12
B.8 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo 12
B.9 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo 12
B.10 Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, per ciascuna graduatoria 12
B.11 Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo) 2
B.12 Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo 6
B.13 Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo 3
B.14 Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, e del decreto del Ministro dell'istruzione 18 ottobre 2022, n. 200, ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dei predetti decreti, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera) a. B2 Punti 3
b. C1 Punti 4
c. C2 Punti 6
B.15 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo 1
B.16 Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A alDM 23 febbraio 2016, n. 92, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130 per ciascun titolo 3
B.17 Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti 0,5
C Titoli di servizio
C.1 Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado: a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;
b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni
sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato
2
12

12
C.2 Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro grado
a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;
b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni 1
Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 6
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato 6
NOTE al servizio Il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle pluriclassi delle scuole di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.

 

A/7 - Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado

 

Tipologia Punti
A Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio
A.1 Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado o titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito


I titoli di specializzazione il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti
da 60 a 65 = 8
da 66 a 70 = 10
da 71 a 75 = 12
da 76 a 80 = 14
da 81 a 85 = 16
da 86 a 90 = 18
da 91 a 95 =22
da 96 a 100 =24




8
A.2 Ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato, sono attribuiti ulteriori 12
B Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso
B.1 Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado: a) per la scuola dell'infanzia o primaria, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/1 relativi ai punti A.1 e A.2 per i casi previsti
b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2; per gli abilitati ITP, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/5 relativi al punto A.1.
Ogni aspirante dichiara un solo titolo di abilitazione, relativo al grado specifico, per ciascuna GPS sostegno di inserimento
A seconda delle tabelle relative

B.2 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello, che non costituisca titolo di accesso al punto A.1 o all'abilitazione di cui al punto B.1 o non costituisca esso stesso percorso di abilitazione ai sensi del punto B.1, per ciascun titolo 3
B.3 Laurea triennale o diploma accademico di I livello, Diploma ISEF, qualora non costituisca titolo di accesso ai titoli di cui al punto B.1 e B.2., per ciascun titolo 1,5
B.4 Diploma di Istituto tecnico superiore, per ciascun titolo 1,5
B.5 Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami su posto o classe di concorso per il grado specifico di cui si chiede l'inserimento, qualora non valutato ai sensi del punto B.1, per ciascun titolo 3
B.6 Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, per ciascun titolo 12
B.7 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo 12
B.8 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo 12
B.9 Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, per ciascun titolo 12
B.10 Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo). 2
B.11 Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità su altro grado, per ciascun titolo 9
B.12 Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo 6
B.13 Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo 3
B.14 Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, e del decreto del Ministro dell'istruzione 18 ottobre 2022, n. 200, ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dei predetti decreti, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera) a. B2 Punti 3
b. C1 Punti 4
c. C2 Punti 6
B.15 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo 1
B.16 Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130 per ciascun titolo 3
B.17 Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti 0,5
C Titoli di servizio
C.1 Servizio di insegnamento prestato su posto di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado:
a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari; b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni 2
sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato 12
C.2 Servizio di insegnamento prestato su altro posto, altra classe di concorso o altro grado
a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;
b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cuial comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 1
sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 6
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato 6
NOTE al servizio Il servizio prestato sul sostegno nelle sezioni primavera è valutato ai sensi del punto C.1 per la scuola dell'infanzia e ai sensi del punto C.2 per le altre scuole.
Il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle pluriclassi delle scuole di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.

 

A/8 - Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado

 

Tipologia Punti
Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio
A.1 a. Per la scuola dell'infanzia e primaria, voto conseguito per il relativo titolo di abilitazione, congiunto con tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro il termine di presentazione dell'istanza di iscrizione in graduatoria, ovvero b. iscrizione, per l'anno accademico 2023/2024, al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza, congiunta con tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro il termine di presentazione dell'istanza;
c. per la scuola secondaria di I o II grado, voto conseguito per il titolo di abilitazione o il titolo di studio per una delle classi di concorso del relativo grado, congiunto con tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro il termine di presentazione dell'istanza.
I titoli il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportati a 100. Per quanto concerne gli aspiranti di cui al punto b. è inserito il punteggio di cui al punto A.1 della tabella A/2.
Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti
da 60 a 65 = 4
da 66 a 70 = 5
da 71 a 75 = 6
da 76 a 80 = 7
da 81 a 85 = 8
da 86 a 90 = 9
da 91 a 95 =11
da 96 a 100 =12












12
B Punteggio per i titoli accademici professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso
B.1 Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado, utilizzato quale titolo di accesso ai sensi del punto A.1:
a) per la scuola dell'infanzia o primaria, è attribuito il punteggio di cui alla tabella A/1, relativo al punto A.2
b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti il punteggio di cui alla tabella A/3 relativo al punto A.2 ovvero, per gli abilitati ITP, sono attribuiti ulteriori punti 12. Ogni aspirante dichiara un solo titolo di abilitazione, relativo al grado specifico, per ciascuna GPS di inserimento.
A seconda delle
tabelle relative

B.2 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello, ulteriore rispetto al titolo di cui al punto A.1 e che non costituisca titolo di accesso all'abilitazione o abilitazione di cui al punto A.1, per ciascun titolo 3
B.3 Laurea triennale, diploma accademico di I livello, diploma ISEF qualora non costituisca titolo di accesso a titoli di II livello altrimenti dichiarati, per ciascun titolo 1,5
B.4 Diploma di Istituto Tecnico Superiore, per ciascun titolo 1,5
B.5 Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami su posto o classe di concorso per il grado specifico di cui si chiede l'inserimento, per ciascun titolo 3
B.6 Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, per ciascun titolo 12
B.7 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo 12
B.8 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n.230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo 12
B.9 Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, per ciascuna graduatoria 12
B.10 Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo). 2
B.11 Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità su altro grado, per ciascun titolo 9
B.12 Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo 6
B.13 Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo 3
B.14 Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot.3889, del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, e del decreto del Ministro dell'istruzione 18 ottobre 2022, n. 200, ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dei predetti decreti, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera) a. B2 Punti 3
b. C1 Punti 4
c. C2 Punti 6
B.15 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo 1
B.16 Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130 per ciascun titolo 3
B.17 Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti 0,5
C Titoli di servizio
C.1 Servizio di insegnamento su sostegno prestato nello specifico grado per cui si chiede l'inserimento in graduatoria:
a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle scuole militari e nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie italiane all'estero;
b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi.
Sono attribuiti per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 2
sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato 12
C.2 Servizio di insegnamento prestato su altro posto, altra classe di concorso o altro grado
a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle scuole militari e nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie italiane all'estero;
b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi.
Sono attribuiti per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni 1
sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 6
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato 6
NOTE al servizio Il servizio prestato sul sostegno nelle sezioni primavera è valutato ai sensi del punto C.1 per la scuola dell'infanzia e ai sensi del punto C.2 per le altre scuole.
Il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle pluriclassi delle scuole di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.

 

A/9 - Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale educativo

 

Tipologia Punti
A Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio
A.1 Sulla base del voto di abilitazione conseguito per le procedure concorsuali ordinarie o riservate per il personale educativo



Le abilitazioni il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti
da 60 a 65 = 4
da 66 a 70 = 5
da 71 a 75 = 6
da 76 a 80 = 7
da 81 a 85 = 8
da 86 a 90 = 9
da 91 a 95 =11
da 96 a 100 =12

8
B Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso
B.1 Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per personale educativo, se non valutato al punto A.1, per ciascun titolo 3
B.2 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, per ciascun titolo 3
B.3 Laurea triennale, diploma accademico di I livello, diploma ISEF che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui al punto B.2, per ciascun titolo 1,5
B.4 Diploma di Istituto tecnico superiore, per ciascun titolo 1,5
B.5 Abilitazione all'insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi, per ciascun titolo 3
B.6 Abilitazione all'insegnamento su altro posto o classe di concorso, se non altrimenti valutata, per ciascun titolo 3
B.7 Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, per ciascun titolo 12
B.8 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, per ciascun titolo 12
B.9 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo 12
B.10 Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, per ciascuna graduatoria 12
B.11 Diploma di specializzazione universitario, non altrimenti valutato di durata pluriennale (si valuta al massimo un titolo) 2
B.12 Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, per ciascun titolo 9
B.13 Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un Paese UE, per ciascun titolo 6
B.14 Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione di cui al punto B.15, per ciascun titolo 3
B.15 Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, e del decreto del Ministro dell'istruzione 18 ottobre 2022, n. 200, ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dei predetti decreti, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera) a. B2 Punti 3
b. C1 Punti 4
c. C2 Punti 6
B.16 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo 1
B.17 Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130 per ciascun titolo 3
B.18 Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti 0,5
C Titoli di servizio
C.1 Servizio prestato in qualità di educatore delle istituzioni educative a. nelle istituzioni educative;
b. nelle istituzioni analoghe dei Paesi esteri o di istituzioni analoghe a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi;
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni
sino a un massimo, per ciascun anno scolastico
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato



2
12

12
C.2 Servizio di insegnamento prestato su posto comune o di sostegno nelle istituzioni scolastiche di qualsiasi grado
a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle scuole militari e nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie italiane all'estero;
b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri purché riconducibile a posti o classi di concorso previste dall'ordinamento italiano.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni,
sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato
1
6

6
NOTE al servizio Il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle scuole pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.

A/10 - Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale educativo

 

Tipologia Punti
A Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio
A.1 Titolo di studio che costituisce titolo di accesso ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera b della presente ordinanza o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente
Più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110
Più ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato conseguito con la lode

I titoli di studio il cui voto non è espresso su base 110 sono rapportati a 110. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti
12







12
A.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, in ragione del titolo di accesso, sono attribuiti i seguenti, ulteriori punti:

Laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo primaria, dell'ordinamento precedente al D.M. 249/2010 o laurea in scienze della formazione primaria LM 85-bis,
Lauree di cui all'articolo 3, comma 8, lettera b) sub iii.
Laurea L-19 di cui all'articolo 3, comma 8, lettera b) sub iv.
Titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27

I titoli conseguiti all'estero e riconosciuti o equipollenti ai sensi della normativa vigente sono valutati in via analogica
12
8
6





4
B Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso
B.1 Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per altro posto o classe di concorso, per ciascun titolo 3
B.2 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello che non costituisca titolo di accesso ai sensi del punto A.1, per ciascun titolo 3
B.3 Laurea triennale, diploma accademico di I livello, diploma ISEF che non abbiano costituito titolo, o titolo di accesso ai titoli di cui ai punti A.1 o titolo di accesso ai titoli di cui al punto B.2, per ciascun titolo 1,5
B.4 Diploma di Istituto Tecnico Superiore, per ciascun titolo 1,5
B.5 Abilitazione all'insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi, per ciascun titolo 3
B.6 Abilitazione all'insegnamento su altro posto o classe di concorso, se non altrimenti valutata, per ciascun titolo 3
B.7 Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, per ciascun titolo 12
B.8 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, per ciascun titolo 12
B.9 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo 12
B.10 Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, per ciascuna graduatoria 12
B.11 Diploma di specializzazione universitario, non altrimenti valutato di durata pluriennale (si valuta al massimo un titolo) 2
B.12 Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, per ciascun titolo 9
B.13 Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un Paese UE, per ciascun titolo 6
B.14 Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione di cui al punto B.15 3
B.15 Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, e del decreto del Ministro dell'istruzione 18 ottobre 2022, n. 200, ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dei predetti decreti, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera) a. B2 Punti 3
b. C1 Punti 4 c. C2 Punti 6
B.16 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo 1
B.17 Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A alDM 23 febbraio 2016, n. 92, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130 per ciascun titolo 3
B.18 Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti 0,5
C Titoli di servizio
C.1 servizio prestato in qualità di educatore delle istituzioni educative a) nelle istituzioni educative; b) nelle istituzioni analoghe dei Paesi esteri o di istituzioni analoghe a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 2
sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato 12
C.2 Servizio di insegnamento prestato su posto comune o di sostegno nelle istituzioni scolastiche di qualsiasi grado
a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle scuole militari e nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie italiane all'estero;
b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri purché riconducibile a posti o classi di concorso previste dall'ordinamento italiano.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni 1
sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 6
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è 6 comunque valutato 6
NOTE al servizio Il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle pluriclassi delle scuole di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.